di Stefano Pezzola
Premesso che raggiunta una certa etร le frasi che iniziano con โdeviโ non le sto nemmeno a sentire, lโunico dovere che sento forte da sempre รจ leggere e studiare.
Per cercare โ non รจ poi cosรฌ facile โ di sviluppare e mantenere quel pensiero criticoย che altro non รจ che un pensiero libero che si propone di raggiungere unย giudizio o una valutazioneย attraverso analisi, verifiche e considerazioni, disinteressandomi del pensiero dominante.
Riflessioni su questioni tangibili e riscontrabili con il solo fine di sviluppare un giudizio solidamente ancorato ad evidenze, ciรฒ che mio nonno chiamava semplicemente buon senso.
Un giudizio oggi solidamente ancorato alle evidenze รจ senza dubbio che in questo Paese tutti ignorano il Diritto.
โO ti vaccini o ti sospendo senza stipendioโ rappresenta un reato di estorsione ai sensi dellโart. 629 del Codice Penale che recita โil proprio corpo รจ inviolabile e la salute personale non รจ sacrificabile a tutale della salute pubblicaโ.
Del resto la sentenza n. 308/1990 della Corte Costituzione ci ricorda cheย โnon รจ permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva, ciรฒ significa che รจ sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute anche di fronte al generico interesse collettivoโ.
Sono ben cosciente che citare Norimberga 1945 crea disagio nel popolo assuefatto al green pass e dogmaticamente devoto al farmaco sperimentale Comirnaty di Pfizer BioNTech, ma talvolta rileggere che โla somministrazione di farmaci contro la volontร del soggetto รจ un crimine contro lโumanitร โ puรฒ senza dubbio riportare a piรน miti giudizi.
Che dire poi della convenzione di Oviedo 2000 ove viene ribadito che โun trattamento sanitario puรฒ essere praticato soltanto se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informatoโ?
Per poi citare la nostra bellissima Costituzione ove allโart. 32 viene sancito che โnessuno puรฒ essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puรฒ in nessun caso i limiti imposti dal rispetto della persona umanaโ.
Preme infine ricordare che Tribunale di Roma sezione 6 Civile con Ordinanza n. 45986/2020/rg del 7 dicembre 2020 ha dichiarato illegittimi tutti i DPCM a partire dal 31 gennaio 2020, riconoscendo come illegittimo lo stato di emergenza nel metodo e nel merito e dichiarando quindi nullificabili tutti gli atti da essi scaturiti.
Tutto ciรฒ che รจ stato messo in atto negli ultimi due anni รจ ILLEGALE, perpetrato contro la volontร delle persone in violazione dei loro diritti.
Perchรฉ non ha MAI ragione che impone qualcosa a chi non la vuole, che usa soltanto il verbo โDEVIโ riferendosi al cittadino.
Inquadrare lโattivitร di gestione normativa della pandemia nella prospettiva del diritto dellโemergenzaย sarebbe stato di cruciale importanza perย garantire il rispetto di diritti fondamentali negli ultimi due anni.
Perchรฉ anche a fronte di una epidemia si deve porre il problema dei confini entro i quali la limitazione, se non la privazione delle libertร , puรฒ dirsi compatibile con i principi superiori del sistema, previsti dalle costituzioni e dalle carte internazionali sui diritti umani.
Non era difficile pensare โ e mi riferisco ai legali del nostro paese – cheย avrebbe dovuto essere questo uno dei principali temi di riflessione e di indagine nella comunitร dei giuristi, accademici e non.
Dibattito mai avviato nel nostro Paese.
In questo Paese tutti continuano ad ignorare il Diritto.