di Stefano Pezzola
Il giudice del lavoro del Tribunale di Brescia, dr.ssa Mariarosa Pipponzi, in data 28.2.2022 con ordinanza N. R.G. 151-1/2022, ha disposto lโimmediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, dichiarando rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con il dettato degli articoli 2 e 3 della Costituzione, la questione di legittimitร costituzionale dellโarticolo 4 ter co.3 del D.L. n.44/2021 convertito dalla legge 28 maggio 2021 n.76 nella parte in cui si prevede che โper il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione nรฉ altro compenso o emolumento, comunque denominatiโ.
Lโordinanza รจ stata notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
Al seguente link puoi scaricare lโordinanza (Sentenza Tribunale di Brescia).
In particolare il giudice evidenzia in modo molto preciso il carattere palesemente discriminatorio e sproporzionato dellโobbligo vaccinale che impedisce anche di percepire lโassegno alimentare previsto per i dipendenti pubblici in caso di sospensione.
Invito come sempre a leggere con attenzione il dispositivo.