di Stefano Pezzola
Una sentenza, quella pronunciata dal giudice dr. Luigi Petraccone del Tribunale di Frosinone, che merita di essere letta con attenzione in tutte le sue 7 pagine.
Al seguente link รจ possibile scaricare la sentenza n. 842/2020 in formato pdf (Tribunale Frosinone n 842_2022).
Una premessa.
Il 4 aprile 2020 in pieno lockdown un giovane viene fermato dalla Polizia stradale mentre รจ alla guida della sua auto.
Non adduce giustificazioni previste dal Decreto che obbliga gli italiani a rimanere chiusi in casa e viene cosรฌ multato con 400 euro.
Avrebbe potuto chinare la testa e pagare la multa.
Invece il giovane automobilista, assistito dallโavvocato Giuseppe Cosimato, presenta ricorso al giudice di pace che in data 15 luglio 2020 che accoglie il ricorso.
Finita qua?
Certo che no perchรจ la Prefettura di Frosinone decide di ricorrere in appello ribandendo che la multa รจ stata elevata in rispetto del Dpcm emesso il 9 marzo 2020 e lo fa con iscrizione del ricorso dinanzi al Tribunale il 25 agosto 2020.
Roba da far perdere ogni speranza a qualsiasi cittadino in quel periodo giร profondamento provato a livello psicologico ed economico.
Ma il giovane e coraggioso automobilista frusinate ed il suo avvocato decidono di resistere.
A distanza di oltre due anni con sentenza n. 842/82022 arriva la chiusura del secondo grado di giudizio con il quale il Tribunale di Frosinone, il 6 ottobre 2022, rigetta lโappello presentato dalla Prefettura di Frosinone dichiarando di fatto illegittimo il Dpcm.
Il giudice Luigi Petraccone sancisce “lโinviolabilitร di un diritto inviolabile quale la circolazione e che di fatto provvedimenti restrittivi come il lockdown sono da ritenersi anti costituzionali anche se emanati a difesa di un altrettanto diritto inviolabile quale quello della difesa della salute pubblica“.
“La delibera del consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 รจ da ritenersi illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi. In quanto non รจ rinvenibile alcuna fonte avente forza di legge che attribuisca al consiglio dei ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario” scrive il giudice del Tribunale di Frosinone.
Aggiungendo che “รจ infatti vero che le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 9.3.2020 e successivi hanno comportato una grave compressione di alcune delle libertร fondamentali garantite dalla nostra Carta Costituzionale, peraltro si tratta di diritti fondamentali dell’uomo che si reputano non revisionabili neppure con i procedimento di cui all’art. 138 della Costituzione“.
Nella stessa Carta Costituzionale non รจ riscontrabile alcuna disposizione che conferisca poteri speciali al Governo, di tale sorta, salvo che venga deliberato dalle Camere lo stato di guerra.
In conclusione la Delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 e poi prorogata appare addirittura illegittima per essere stata emessa in assenza di presupposti legislativi in quanto non รจ rinvenibile alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario.
Una volta ravvisata l’illegittimitร della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 e conseguenti proroghe debbono essere necessariamente reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.