Obbligo vaccinale sanitari: Tribunale di Bologna ribadisce che l’art. 4 del D.L. 44/2021 è in contrasto con il Regolamento Comunitario 953/2021

di Stefano Pezzola

Con ordinanza n. 10063/2022 il giudice dr.ssa Alessandra Arceri del Tribunale Ordinario di Bologna Terza Sezione Civile, in data 11 ottobre 2022 visti gli artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c., in accoglimento del ricorso, ha disposto l’immediata sospensione dell’efficacia dei provvedimenti di sospensione/proroga dall’Albo, riammettendo un sanitario all’istante, con le eventuali modalità e cautele che vorranno individuarsi da parte del resistente, con nulla osta a riprendere l’esercizio della propria professione di medico sportivo, con recupero del relativo trattamento economico.

Ha disposto inoltre l’immediata cancellazione del provvedimento di sospensione anche dall’Albo online, con conseguente obbligo di provvedere alla relativa comunicazione all’Azienda Usl di Bologna.
Al seguente link è possibile scaricare l’ordinanza integrale in formato pdf (Trib. Bologna 02.11.22 – accoglimento – disapplicazione dl 44 contrario reg. UE 953).
Suggerendo la lettura integrale dell’ordinanza preme evidenziare come a pag. 12 il giudice scriva e ribadisca che “la prescrizione dell’obbligo vaccinale a pena di sospensione, per gli esercenti la professione medica, in ottemperanza a disposto quello dell’art. 4 citato – indubbiamente ispirato ad esigenze, costituzionalmente garantite, di salute collettiva, deve esser senz’altro contemperato, ed interpretato, oltre che alla luce dei citati precetti sovranazionali, in ragione di ogni altra posizione costituzionalmente garantita coinvolta dall’automatica ed irragionevole applicazione del precetto, quali in primo luogo il diritto alla dignità personale garantito dall’art. 2 della Costituzione, il diritto alla parità di trattamento assicurato dall’art. 3 della Costituzione, il diritto alla salute garantito dall’art. 32 della Costituzione, il diritto al lavoro di cui all’art. 36 della Costituzione“.

Il giudice ribadisce anche che “ogni qualvolta il giudice nazionale rilevi un possibile contrasto tra una norma interna ed una fonte, sovraordinata, di diritto comunitario, quale è senza dubbio il Regolamento UE, egli deve verificare in prima battuta ancora prima di giungere alla decisione di disapplicare senz’altro la norma, o di sollevare la questione pregiudiziale dinanzi al Giudice Comunitario, laddove vi sia un problema interpretativo della norma interposta la possibilità di interpretare la normativa interna in conformità a quella comunitaria, a patto che ciò non impinga in limitazioni derivanti dalla nostra Carta Costituzionale, provocando un insanabile contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento“.

L’art. 4 del D.L, n. 44/2021 sembra effettivamente contrastare con le disposizioni contenute nel Regolamento Comunitario 953/2021, norma questa direttamente applicabile, il quale stabilisce che è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate.

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