Tribunale di Firenze: “la sospensione dal lavoro per mancata vaccinazione è discriminatorio ai sensi dell’art. 28 del Decreto n. 150/2021”

Il giudice Susanna Zanda del Tribunale Ordinario di Firenze, Seconda Sezione Civile con ordinanza N. R.G. 2022/12016 del 20 novembre 2023 ha accolto la domanda di una infermiera che lamentava di essere stata illegittimamente sospesa dal lavoro a partire dal 2 settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021, termine successivamente prorogato al 15 giugno 2022, giusto DL 172/21 e quindi prorogato ancora fino al 31.12.22, giusto DL 24/2022 per mancata sottoposizione al trattamento vaccinale anti Sars Cov-2 e dalla mancata esibizione di una esenzione.

Con la citata ordinanza viene accertato che l’infermiera ha subito atti di discriminazione consistiti nella sua sospensione dal lavoro con esclusione totale dall’ambito lavorativo e totale privazione dei mezzi di sostentamento.
E viene condannata l’Azienda Sanitaria ad erogare immediatamente tutte le retribuzioni che avrebbe dovuto erogare in tutto il periodo in cui la lavoratrice è stata sospesa e a versarle i contributi omessi per tutto il periodo di sospensione illegittima apprezzando l’intero periodo di sospensione anche ai fini dell’anzianità di servizio.

Condanna l’Azienda Sanitaria a risarcire il danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente per atti discriminatori, liquidandolo in euro 200,00 per ogni giorno di sospensione e a rimborsare all’attrice le spese di lite che liquida in euro 286,00 per spese vive, euro 7.616,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Al seguente link puoi scaricare l’ordinanza integrale in formato pdf
Ordinanza Tribunale di Firenze del 20.11.2023

Il giudice ritiene l’azione promossa dalla ricorrente “fondata e meritevole di essere accolta mediante condanna dell’Azienda Sanitaria alla corresponsione del danno patrimoniale da lucro cessante e ricostituzione della posizione contributiva per tutto il periodo di sospensione illegittima, oltre il non trascurabile danno non patrimoniale, di tipo psichico, morale ed esistenziale, per aver subito questo trattamento sperequato rispetto ai colleghi, che si è tradotto nella sua emarginazione sociale, in un ingiustificato e duraturo divieto di accesso al lavoro violando un suo diritto naturale, e il diritto all’esplicazione della sua personalità nel mondo e nella comunità lavorativa in violazione art. 2 Cost., con una
significativa emarginalizzazione della sua persona, catapultata fuori dalla comunità lavorativa frequentata da quasi 40 anni, sin dal 1985, e con l’angoscia derivante dall’irragionevolezza di una normativa continuamente prorogata senza alcun criterio che rendesse prevedibile il suo futuro, e anche al di la della stessa cessazione formale dell’emergenza sanitaria; si pensi, infatti, che l’emergenza è cessata il 31 marzo 2022 ma la proroga delle sospensioni dei sanitari si è protratta fino al 31.12.22; questa irragionevolezza e imprevedibilità delle continue proroghe della sospensione, ha presumibilmente inciso in modo significativo in termini di sofferenza soggettiva e psichica per lo stato di incertezza esistenziale in cui è stata gettata, non potendo prevedere né se sarebbe mai potuta rientrare a lavoro né quando, trattandosi di una normativa illogica come già detto, scollegata non solo dalla efficacia preventiva dei cd vaccini ma dalla stessa
emergenza sanitaria“.

Tanto premesso il giudice rileva “che effettivamente l’art. 28 del decreto legislativo N. 150/2011 prevede una specifica azione davanti al GO per far valere le condotte discriminatorie in ambito anche lavorativo, giusto specifico riferimento ivi contenuto anche alle condotte discriminatorie previste dal decreto legislativo n. 216/2003, che riguarda il lavoro; infatti si tratta di un decreto di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori) con ultimo aggiornamento nel 2022.
Dunque il caso in esame ha ad oggetto la tutela contro condotte discriminatorie in ambito lavorativo, ed è applicabile detto decreto legislativo 216/2003 che riguarda anche le discriminazioni attuate sulla base di opinioni personali“.

Ai fini del citato decreto sono considerate come discriminazioni anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all’articolo 1, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

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