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D.L. n. 30 del 10.5.2020: è autorizzato il trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla salute

di Stefano Pezzola

Nel momento in cui finalmente diamo attenzione a ogni cosa, anche un filo d’erba può diventare un misterioso, fantastico, indescrivibile magnifico mondo a sé“.
E proprio vero che la curiosità è tanto imparentata all’attenzione quanto l’attenzione lo è alla memoria.
Durante gli ultimi due anni di pandemia abbiamo riposto in un cassetto la nostra attenzione ovvero la capacità ed il desiderio di osservare le cose, e forzatamente dimenticato di ascoltare e ricordare.
Ad esempio in pochi abbiamo letto e valutato appieno l’entrata in vigore del Decreto-Legge n. 30 del 10 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 9.7.2020 (vedi link sotto):
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/10/20G00048/sg

Un decreto legge composto soltanto di due articoli, leggiamoli assieme.
Articolo 1)
In considerazione della necessita’ di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per garantire la protezione dall’emergenza sanitaria in atto, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere g) e j), e dell’articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonche’ dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e’ autorizzato il trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla salute, per fini statistici e di studi scientifici svolti nell’interesse pubblico nel settore della sanita’ pubblica, nell’ambito di un’indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente dai competenti uffici del Ministero della salute e dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in qualita’ di titolari del trattamento e ognuno per i profili di propria competenza, secondo le modalita’ individuate dal presente articolo e dal protocollo approvato dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonche’ nel rispetto delle pertinenti Regole deontologiche allegate al medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003.

Articolo 2)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Gli sciocchi agiscono distrattamente. Il saggio invece custodisce l’attenzione come il suo tesoro più prezioso“.
Tornando all’articolato articolo 1) possiamo anche leggere che “l’ISTAT trasmette, con modalita’ sicure, alla piattaforma di cui al comma 2, i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, nonche’ degli esercenti la responsabilita’ genitoriale o del tutore o dell’affidatario dei minori d’eta’ rientranti nei medesimi campioni. I competenti uffici del Ministero della salute di cui al comma 1, ai fini del presente articolo, richiedono ai fornitori dei servizi telefonici, che sono tenuti a dare riscontro con modalita’ sicure, le utenze di telefonia dei clienti che dovessero rientrare nei campioni ovvero esercitare la responsabilita’ genitoriale o essere tutori o affidatari di minori rientranti nei campioni“.

Chi ha scritto questa norma ha certamente in mente qualche cosa: è talmente specifico il concetto che non può certamente essere casuale.
Ad ogni “attento” lettore il compito di farsi una propria idea sulla questione.
Io a dirla tutta una già ce l’avrei.

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