Fine obbligo mascherina. Ed ora, in base all’ art. 85 del TULPS, come la mettiamo?

di Stefano Pezzola

Articolo 85 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

È vietato comparire mascherato in luogo pubblico.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 103.
È vietato l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.
Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 103.

Qualunque cittadino, trovandosi ad esempio in fila alle poste o in banca – avrà in diritto di richiedere l’intervento della forze dell’ordine per porre fine all’illecito comportamento di un eventuale cliente “mascherato”?
Attendiamo una lectio magistralis da parte del dr. Burioni nel salotto di Fabio Fazio.

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