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FNOMCeO: “i vaccini Covid-19 non sono prescrivibili con le normali ricette in quanto non è ammessa la distribuzione territoriale nella Repubblica Italiana”

di Stefano Pezzola

Credo opportuno sottoporre all’attenzione dei lettori la nota del 12 maggio 2022 della Federazione Regionale Lombarda degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) che allego in formato pdf al seguente link (Nota Federazione Regionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Lombardia).
Si tratta delle indicazioni per il Medico di Medicina Generale in ambito dell’attività prescrittiva del vaccino anti Sars-Cov-2.
Si legge che “a fronte di richieste avanzate da pazienti al fine di vedersi prescritti numerosi esami diagnostici atti a verificare assenza di eventuali patologie incompatibili con la somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, il Medico di medicina generale, qualora sia davvero a conoscenza o sospetti l’esistenza di condizioni cliniche (che ricordiamo essere assai rare) che controindichino l’esecuzione della vaccinazione anti Covid-19, può eventualmente richiedere solo gli esami o le visite specialistiche che ritiene necessarie ed appropriate in scienza e coscienza“.

Ed ancora si legge che “a fronte di richieste avanzate da pazienti al fine di vedersi prescritta la somministrazione del vaccino per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, sottolineiamo che un obbligo di legge (ove il richiedente appartenesse per professione e/o età alle categorie per le quali è previsto l’obbligo vaccinale), come ovvio ed intuibile, non deve essere “legittimato” dal singolo medico, rimanendo autorizzato dal Legislatore che l’ha previsto e che i vaccini utilizzati non sono prescrivibili con le normali ricette in quanto non è ammessa la distribuzione territoriale nella Repubblica Italiana. La prescrizione si sostanzia nell’inserimento dell’idoneità da parte del medico vaccinatore e la dispensazione viene fatta direttamente dalla struttura all’atto della somministrazione“.

Invitiamo la FNOMCeO a visitare il seguente link:
https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/
ove è possibile visualizzare il Report Vaccini Anti COVID-19 aggiornato al 15 maggio 2022.
Gli hub di somministrazione sono ben identificati e suddivisi tra punti ospedalieri e territoriali.
A parere della FNOMCeO, i Medici di Medicina Generale (MMG) che contattato a casa i pazienti per sollecitare l’inoculazione nel loro ambulatorio dei vaccini Covid-19 che cosa sono se non punti di distribuzione territoriale?

Il medico può eventualmente richiedere solo gli esami o le visite specialistiche che ritiene necessarie ed appropriate in scienza e coscienza?
Preme ricordare a lor Signori che “doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera“.

Onde per cui il medico non può eventualmente ma deve certamente.
Da quando una cura farmacologica (vaccini mRNA) – della quale tra l’altro non sappiamo un bel nulla – non prevede una accurata anamnesi ed un programmato follow up?
Preme infine evidenziare che la norma sullo “scudo penale” introdotta durante l’esame per la conversione nel decreto legge 44 del 1° aprile 2021 (la legge di conversione 76/2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 128 del 31 maggio), non esime il medico dalla responsabilità di stampo civilistico, ritenuta dalla Cassazione direttamente applicabile all’ambito penale anche in tutte le situazioni in cui il medico si trovi a operare in quella situazione di emergenza che “rende quasi sempre difficili anche le cose facili” (Cassazione penale 24528/2014).

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