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Illegittima la sospensione del dipendente non vaccinato ma con mansioni amministrative presso l’Azienda Sanitaria Torino 3

di Stefano Pezzola

La Sezione Lavoro del Tribunale di Torino ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento di sospensione irrogato da una Azienda Sanitaria Locale del territorio a un proprio dipendente per inottemperanza all’obbligo vaccinale anti-Covid-19.
Fonte:
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2022/07/22/vaccini-dipendente-sospeso-da-asl-giudice-impone-reintegro_c81ace37-ecbe-424d-8d73-457e568ad97b.html
Dopo la storica pronuncia del Tribunale di Firenze in cui si metteva in discussione la stessa opportunità del trattamento sanitario, ora arriva la sentenza dal Tribunale di Torino (n. 1151-2022 Pubblicata il 20/07/2022 – RG n. 1398/2022).
Il caso riguardava un dipendente amministrativo dell’ASL Torino 3 che era stato sospeso dal lavoro senza stipendio per mancato rispetto dell’obbligo vaccinale.
Il lavoratore ha deciso di fare ricorso in quanto la sua mansione amministrativa non comportava contatti diretti con pazienti o con soggetti fragili.

Dunque, l’oggetto del ricorso era l’impugnazione del provvedimento di sospensione inosservanza obbligo vaccinale D.L. n. 172/2021.
I giudice dr. Lorenzo Audisio visto l’art. 429 c.p.c., 
ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione respinta, nel contraddittorio fra le parti, ha accertato e dichiarato l’illegittimità del provvedimento di sospensione del ricorrente dal lavoro e dalla retribuzione adottato in data 12.1.2022 dall’ASL TO3 e prorogato
 con provvedimento datato 10.6.2022 fino al 31.12.2022, disponendo la disapplicazione del provvedimento suddetto, ordinando all’Azienda convenuta l’immediata reintegrazione del sig. xxxxx nel proprio posto di lavoro.

Il giudice ha anche condannato l’ASL al pagamento in favore delle somme che avrebbe percepito nel periodo in cui lo stesso è risultato illegittimamente sospeso dal servizio e fino alla data della reintegrazione nel posto di lavoro, maggiorate degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.

L’art. 2 del D.L. n. 172/2021, convertito in L. n.3/2022 con modificazioni, ha introdotto dopo l’art. 4 bis del D.L. n. 44/2021, l’art. 4 ter che, rubricato “Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n.
124, delle strutture di cui all’articolo 8 -ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari”, così dispone dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS -CoV -2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini
 di validità delle certificazioni verdi COVID -19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto -legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8 -ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4 –bis.

L’art. 8 ter del D.L.vo n. 502/1992 indica specificamente le seguenti strutture (nelle quali conseguentemente vige l’obbligo vaccinale per i lavoratori che ivi operano):
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.

Il legislatore quindi ha circoscritto le ipotesi di obbligo vaccinale per il personale non sanitario alle sole situazioni in cui tale personale operi presso specifiche strutture che erogano prestazioni di assistenza in regime ospedaliero, ambulatoriale o in strutture sanitarie o socio -sanitarie che forniscono prestazioni in regime residenziale.
Risulta, dunque, pacifico che un dipendente che lavorasse con funzioni meramente amministrative in un ufficio  ove non venga erogato un servizio sanitario o socio – sanitario in favore di pazienti, anziani o altri soggetti fragili e la struttura ove egli è inserito non risulta posta all’interno o con possibilità di interazioni fisiche con reparti ospedalieri, ambulatoriali e presso le quali vengono resi servizi residenziali a soggetti anziani, fragili e/o malati., non è soggetto ad obbligo vaccinale.
In conclusione ritengo opportuno – per i dipendenti amministrativi sospesi nella nostra Regione – pubblicare la nota prot. n. 46104 del 17.6.2022.

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