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Tribunale di Roma: “la vaccinazione obbligatoria dei sanitari è illegittima”

di Stefano Pezzola

Invito tutti i lettore a leggere con attenzione l’ordinanza del Tribunale di Roma sez. lavoro del 14 giugno 2022 scaricabile in formato .pdf al seguente link (Ordinanza-Tribunale-di-Roma_).
Riporto virgolettati alcuni passi che ritengo molto importanti, quasi decisivi.
Rilevato che vari Tribunali (con svariate pronunzie alcune delle quali richiamate e prodotte dalla ricorrente), hanno nel frattempo sollevato eccezione di illegittimità costituzionale quanto all’obbligo vaccinale sancito dall’articolo 4, d.l. 44/2021, sospendendo i relativi giudizi e trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale“.

Il giudice riconosce che negli ultimi mesi molti Tribunali nel nostro Paese hanno sollevato eccezione di illegittimità dell’obbligo vaccinale.
Rilevato che, in ogni caso, tra gli altri il Tribunale di Catania, con ordinanza del 14 marzo 2022, ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale ritenendo con ampie e condivisibili argomentazioni che la previsione di una sospensione senza alcuna retribuzione si ponga in evidente contrasto con gli artt. 2,3, 32 comma 2, oltre che 36 della Costituzione“.

Il giudice ribadisce che sospendere un dipendente senza neppure riconoscere l’assegno alimentare si pone in evidente contrasto con l’art. 36 della Costituzione.
Rilevato che il giudice, non avendo nel nostro ordinamento il potere di disapplicare norme della cui legittimità costituzionale dubita, non può invece ordinare, prima della decisione della Corte Costituzionale, la riammissione in servizio della ricorrente ovvero condannare l’azienda resistente a pagare il 50% della retribuzione per il periodo di sospensione“.

Il Giudice ritiene che effettivamente la sospensione dal lavoro per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale sia illegittima.
Il Giudice non ritiene di avere i poteri di far tornare la sanitaria a lavorare essendo pendente la questione avanti alla Corte Costituzionale ma condanna l’azienda sanitaria  a pagare il 50% della retribuzione per il periodo di sospensione.

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